[1]I Membri della Societa' riconoscono che, per mantenere la pace, occorre ridurre gli armamenti nazionali al limite minimo compatibile con la sicurezza dello Stato e con l'azione comune intesa ad assicurare l'adempimento degli obblighi internazionali.

[2]Il Consiglio, tenendo conto della posizione geografica e delle circostanze di ogni Membro della Societa', redigera' i programmi di questa riduzione, affinche' i vari Governi li esaminino o provvedano.

[3]Tali programmi dovranno essere sottoposti a riesame e revisione, almeno ogni dieci anni.

[4]Una volta adottati dai vari Governi, i limiti degli armamenti cosi' stabiliti non potranno essere superati senza il consenso del Consiglio.

[5]I Membri della Societa' convengono che la fabbricazione di munizioni e strumenti di guerra da parte di privati si presta a gravi obiezioni. Il Consiglio avvisera' ai modi di provenire gli effetti perniciosi di questa fabbricazione, col debito riguardo alle necessita' di quei Membri, della Societa' che non sono in grado di fabbricare le munizioni e gli strumenti di guerra necessari alla propria salvaguardia.

[6]I Membri della Societa' si impegnano ad effettuare, nei reciproci rapporti, un completo e leale scambio di informazioni circa la proporzione dei loro armamenti, i loro programmi militari, navali ed aeronautici, e le condizioni delle loro industrie in quanto possano adattarsi a fini di guerra.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art8 · fonte del testo