[1]La sede della Societa' e' stabilita a Ginevra.
[2]Il Consiglio potra' in qualunque tempo deliberare che sia stabilita altrove.
[3]All'esercizio di tutte le funzioni dipendenti dalla Societa', o ad essa attinenti, compreso il Segretariato, saranno ammessi ugualmente uomini e donne.
[4]I rappresentanti dei Membri della Societa' e i funzionari di essa godranno i privilegi e le immunita' diplomatiche nell'esercizio del loro ufficio.
[5]Gli edifici e le altre proprieta' occupate dalla Societa', dai suoi funzionari, o dai rappresentanti che intervengono alle sue adunanze saranno inviolabili.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
