[1]La sede della Societa' e' stabilita a Ginevra.

[2]Il Consiglio potra' in qualunque tempo deliberare che sia stabilita altrove.

[3]All'esercizio di tutte le funzioni dipendenti dalla Societa', o ad essa attinenti, compreso il Segretariato, saranno ammessi ugualmente uomini e donne.

[4]I rappresentanti dei Membri della Societa' e i funzionari di essa godranno i privilegi e le immunita' diplomatiche nell'esercizio del loro ufficio.

[5]Gli edifici e le altre proprieta' occupate dalla Societa', dai suoi funzionari, o dai rappresentanti che intervengono alle sue adunanze saranno inviolabili.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art7 · fonte del testo