[1]Alle colonie e ai territori che in seguito all'ultima guerra hanno cessato di trovarsi sotto la sovranita' degli Stati che prima li governavano e che sono abitati da popoli non ancora in grado di reggersi da se', nelle difficili condizioni del mondo moderno, si applichera' il principio che il benessere e lo sviluppo di tali popoli e' un compito sacro della civilta' e che le garanzie per l'attuazione di questo compito dovranno essere incluse nel presente patto.
[2]Il metodo migliore per dare effetto pratico a questo principio e' di affidare la tutela di questi popoli a nazioni progredite, che, grazie ai loro mezzi, alla loro esperienza ed alla loro posizione geografica, possano meglio assumere questa responsabilita' e sian disposte ad accettare tale incarico; questa tutela dovrebbe essere esercitata dalle medesime come mandatario della Societa' e per suo conto.
[3]Il carattere del mandato dovra' variare secondo il grado, di sviluppo del popolo, la posizione geografica del territorio, le sue condizioni economiche ed altro circostanze simili.
[4]Alcune comunita' che appartenevano prima all'Impero turco hanno raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti puo' essere provvisoriamente riconosciuta, salvo il consiglio e l'assistenza amministrativa di una Potenza mandataria, finche' non saranno in grado di reggersi da se'. I desideri di queste comunita' dovranno essere principalmente tenute in conto nella scelta della Potenza mandatario.
[5]Altri popoli, specie dell'Affrica centrale, sono in tale stato che il mandatario dovra' rispondere dell'Amministrazione del territorio, a condizioni che garantiscano la liberta' di coscienza o di religione, limitata solo in quanto sia necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico o del buon costume, il divieto di abusi, come il commercio degli schiavi, il traffico delle armi o dei liquori, e il divieto di stabilire fortificazioni o basi militari o navali, e di dare agli indigeni una istruzione militare per scopi diversi dalla polizia e dalla difesa del territorio; a condizioni altresi' che assicurino agli altri Membri della Societa' vantaggi per il commercio e il traffico.
[6]Vi sono territori come quelli dell'Affrica sud-occidentale e talune isole del Pacifico australe, che, per la scarsa densita' della popolazione, per la piccola superficie, per la lontananza dai centri della civilta', per la contiguita' geografica allo Stato mandatario, e per altre circostanze possono meglio essere amministrati secondo le leggi del detto Stato come parti integranti del suo territorio, salvo le garanzie predette nell'interesse della popolazione indigena.
[7]In ogni caso di mandato, il mandatario presentera' alla Societa' una relazione annuale circa il territorio affidatogli.
[8]Il grado di autorita', di ingerenza a di amministrazione che dovra' essere esercitata dal mandatario sara' in ciascun caso esplicitamente determinato dal Consiglio, quando non sia stato preventivamente convenuto dai Membri della Societa'.
[9]Una Commissione permanente sara' costituita per ricevere ed esaminare le relazioni annuali dei mandatari e dar parere al Consiglio in ogni materia relativa all'adempimento dei mandati.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
