[1]Dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti applicheranno le convenzioni e gli accordi seguenti, in quanto le riguardano, impegnandosi l'Austria a osservare le disposizioni speciali contenute nel presente articolo.

[2]Convenzioni postali:

[3]Convenzioni ed accordi relativi, all'Unione postale universale, conchiusi a Vienna il 4 luglio 1891;

[4]Convenzioni ed accordi relativi all'Unione postale, firmati a Washington il 15 giugno 1897;

[5]Convenzione ed accordi relativi all'Unione postale, firmati a Roma il 25 maggio 1906.

[6]Convenzioni telegrafiche:

[7]Convenzioni telegrafiche internazionali, firmate a Pietroburgo il 10-22 luglio 1875;

[8]Regolamenti e tariffe stabilite dalla Conferenza telegrafica internazionale di Lisbona l'11 giugno 1908.

[9]L'Austria si impegna a non rifiutare il suo consenso alla conclusione coi nuovi Stati degli accordi speciali previsti dalle convenzioni e dagli accordi relativi all'Unione postale universale e all'Unione telegrafica internazionale, a cui i detti nuovi Stati hanno aderito o aderiranno.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art235 · fonte del testo