[1]Dall'entrata in vigore del presente trattato le Alte Parti contraenti applicheranno, per quanto le concerne, la convenzione radio-telegrafica internazionale del 5 luglio 1912, impegnandosi l'Austria a osservare le norme provvisorie che le saranno indicate dalle Potenze alleate e associate.

[2]Se entro cinque anni dall'entrata in vigore di questo trattato sara' stipulata una nuova convenzione che, in sostituzione di quella del 5 luglio 1912, regoli le relazioni radio-telegrafiche internazionali, essa vincolera' l'Austria, quand'anche si fosse rifiutata, sia di partecipare alla sua elaborazione, sia di sottoscriverla.

[3]Questa nuova convenzione sostituira' anche le norme provvisorie in vigore.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art236 · fonte del testo