[1]A partire dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti rinnoveranno, per quanto le riguarda e con le riserve indicate al secondo paragrafo del presente articolo, le convenzioni e gli accordi firmati a Berna il 14 ottobre 1890, il 20 settembre 1893, il 16 luglio 1895, il 16 giugno 1898 e il 19 settembre 1905, relativi al trasporto delle merci per ferrovia.

[2]Se entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato una nuova convenzione per il trasporto in ferrovia dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci sara' conclusa, per sostituire la convenzione di Berna del 14 ottobre 1890 e le convenzioni addizionali successive, questa nuova convenzione e le condizioni complementar per il trasporto in ferrovia, eventualmente fondate su di essa, vincoleranno l'Austria, quand'anche si rifiutasse di prender parte alla elaborazione della medesima o di aderirvi. finche' una nuova convenzione non sia conchiusa, l'Austria si uniformera' alle disposizioni della convenzione di Berna, alle convenzioni addizionali successive e alle condizioni complementari predette.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art313 · fonte del testo