I Membri della Societa' convengono di incoraggiare e promuovere l'istituzione e la cooperazione di organizzazioni volontarie nazionali della Croce Rossa debitamente autorizzate, aventi per fine il miglioramento delle condizioni sanitare, la prevenzione delle malattie e la mitigazione delle sofferenze nel mondo.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
