[1]Ogni guerra o minaccia di guerra, che tocchi direttamente o indirettamente uno dei Membri della Societa', e' considerata fin d'ora come materia interessante l'intera Societa', e' questa provvedera' nei modi piu', opportuni ed efficaci per salvaguardare la pace fra le Nazioni. Nel caso che tale emergenza si verificasse, il segretario generale convochera' immediatamente il Consiglio, a richiesta di uno qualunque dei Membri della Societa'.

[2]Si dichiara del pari che ciascuno dei Membri della Societa' potra' in via amichevole chiamare l'attenzione dell'Assemblea o del Consiglio su qualsiasi circostanza concernente le relazioni internazionali, che minacci di turbare la pace o la buona armonia fra le Nazioni, dalla quale la pace dipende.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art11 · fonte del testo