• a)Sul territorio delle Alte Parti contraenti, nei rapporti fra nemici, qualunque termine di prescrizione, perenzione o decadenza processuale sara' sospeso durante il corso della guerra, sia che abbia cominciato a decorrere prima dell'inizio della guerra, sia dopo di esso; ricomincera' a decorrere, al piu' presto, tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

[2]Questa disposizione si applichera' ai termini di presentazione delle cedole d'interessi o dividendi, e di presentazione, per il rimborso, dei valori estratti a sorte o rimborsabili per qualsiasi altro titolo.

  • b)Nel caso che, per effetto dell'adempimento di un atto o di una formalita', durante la guerra, siano stati presi sul territorio dell'antico Impero d'Austria provvedimenti di esecuzione a danno di un suddito delle Potenze alleate e associate, il reclamo formulato del suddito di una delle dette Potenze sara' sottoposto al Tribunale arbitrale misto previsto alla sezione V, a meno che la controversia non sia di competenza di un Tribunale di una Potenza alleata o associata.
  • c)Il Tribunale arbitrale misto, su domanda di un suddito di una Potenza alleata o associata, pronunziera' la reintegrazione dei diritti lesi dai provvedimenti di esecuzione di cui alla lettera b) ogni qualvolta, in vista delle speciali circostanze del caso, cio' sara' equo e possibile.

[3]Qualora tale reintegrazione non sia equa o possibile, il Tribunale arbitrale misto potra' accordare alla parte danneggiata una indennita' a carico del Governo austriaco.

  • d)Quando un contratto fra nemici e' stato risoluto, sia per il fatto che una delle parti non ne ha eseguita la clausola, sia per l'esercizio di un diritto stipulato nel contratto stesso, la parte danneggiata potra' rivolgersi al Tribunale arbitrale misto per ottenere riparazione. Il Tribunale avra' i poteri previsti alla lettera c).
  • e)Le disposizioni dei precedenti paragrafi si applicheranno ai sudditi delle Potenze alleate e associate che hanno subito un pregiudizio a causa dei provvedimenti predetti, presi dalle autorita' austriache, in territorio invaso o occupato, se non ne siano stati indennizzati altrimenti.
  • f)Il Governo austriaco indennizzera' ogni terzo che risulti danneggiato dalle restituzioni o reintegrazioni pronunziate dal Tribunale misto in conformita' delle disposizioni di questo articolo.
  • g)Per quanto riguarda gli effetti di commercio, il termine di tre mesi previsto nella lettera a) decorrera' dal giorno in cui saranno definitivamente cessate le disposizioni eccezionali applicate nei territori della Potenza interessata, relativamente agli effetti di commercio.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art252 · fonte del testo