[1]Un periodo minimo di un anno, a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, sara' accordato ai sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti, senza soprattasse o penalita' di alcuna specie, per compiere qualsiasi atto e formalita', pagare qualunque tassa ed in genere per soddisfare a qualsiasi obbligazione prescritta dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato, per conservare o ottenere diritti di proprieta' industriale gia' acquistati al 28 luglio 1914, o che potevano essere acquistati, se non vi fosse stata la guerra, dopo la data suddetta, in seguito a una domanda fatta prima della guerra o durante la medesima. Questa disposizione non potra' tuttavia conferire il diritto di ottenere negli Stati Uniti di America la riapertura di una procedura d'interferenza, quando sia stata gia' tenuta l'udienza finale.
[2]I diritti di proprieta' industriale che fossero decaduti, perche' non e' stato compiuto qualche atto, osservata qualche formalita' o fatto qualche pagamento di tassa, riprenderanno vigore, con riserva, quanto ai brevetti e disegni, dei provvedimenti che ogni Potenza alleata o associata stimera' equamente necessari per la tutela dei diritti dei terzi che hanno fatto uso dei brevetti e disegni mentre erano decaduti. I brevetti o disegni appartenenti a sudditi austriaci, rimasti in vigore in base a questo articolo, saranno soggetti, per quanto concerne la concessione delle licenze, alle disposizioni che fossero state applicabili loro durante la guerra e a tutte le disposizioni del presente trattato.
[3]Il periodo compreso fra il 28 luglio 1914 e l'entrata in vigore del presente trattato sara' escluso, nel computo del tempo entro il quale un brevetto dev'essere posto in opera e un marchio di fabbrica o di commercio, o un disegno, dev'essere usato: si conviene, inoltre che nessun brevetto, marchio di fabbrica o di commercio, o disegno, in vigore al 23 luglio 1914, sara' soggetto a decadenza, o annullamento, soltanto pel fatto che non sia stato posto in opera, o usato prima del termine di due anni dall'entrata in vigore del presente trattato.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
