[1]Nessuna azione potra' essere intentata e nessuna rivendicazione esercitata da sudditi dell'antico Impero d'Austria, o da persone che risiedono o esercitano il commercio nei territori del medesimo, da un lato, ne' da sudditi delle Potenze alleate e associate, o da persone che risiedono o esercitano in commercio nei territori di esse, dall'altro, ne' dai terzi a cui queste persone avessero ceduto i loro diritti durante la guerra, per fatti occorsi nel territorio dell'altra parte, tra la data della dichiarazione di guerra e quella dell'entrata in vigore del presente trattato, che possano essere considerati come pregiudizievoli ai diritti di proprieta' industriale, letteraria o artistica esistenti in un momento qualsiasi durante la guerra o ristabiliti in conformita' degli articoli 259 e 260.

[2]Egualmente, non sara' ammissibile alcuna azione, in alcun tempo, da parte delle suddette persone, per violazione dei diritti di proprieta' industriale, letteraria o artistica, in occasione della vendita o dell'offerta in vendita, nel periodo di un anno a datare dalla firma del presente trattato, nel territorio delle Potenze alleate o associate e dell'Austria, rispettivamente, di prodotti o di articoli manufatti, o di opere artistiche o letterarie pubblicate nel periodo che intercede fra l'inizio dello stato di guerra e la firma del presente trattato, ne' in occasione del loro acquisto e del loro uso od impiego. Questa disposizione non si applichera' nel caso in cui i possessori dei diritti avessero il loro domicilio o stabilimenti industriali o commerciali nelle regioni occupate dagli eserciti austro-ungarici durante la guerra.

[3]Questo articolo non si applichera' nei rapporti fra gli Stati Uniti d'America e l'Austria.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art261 · fonte del testo