In materia di prescrizione, perenzione e decadenza, nei territori trasferiti saranno applicabili le disposizioni degli articoli 252 e 253, essendo inteso che l'espressione «principio della guerra» dovra' essere sostituita dall'espressione: «data che sara' stabilita amministrativamente da ciascuna Potenza alleata o associata, alla quale le relazioni tra le parti sono divenute impossibili, in fatto o in diritto», e che l'espressione «durata della guerra» dovra' essere sostituita da quella: «periodo fra la data predetta e quella della entrata in vigore del presente trattato».

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art269 · fonte del testo