[1]I periodi di priorita' di cui all'articolo 4 della convenzione internazionale di Parigi del 20 marzo 1883, riveduta a Washington nel 1911, o in qualsiasi altra convenzione o legge in vigore, per il deposito e per la registrazione delle domande di brevetti d'invenzione o di modelli di utilita', dei marchi di fabbrica o di commercio, o dei disegni e modelli, che non erano scaduti al 28 luglio 1914 quelli che hanno cominciato a decorrere durante la guerra, e quelli che avrebbero potuto cominciare a decorrere se non vi fosse stata la guerra saranno estesi da ciascuna delle Alte Parti contraenti a favore dei sudditi di tutte le altre, fino al termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente trattato.

[2]Questa proroga di termini non pregiudichera' il diritto delle Alte Parti contraenti e delle persone che saranno in buona fede in possesso, alla entrata in vigore del presente trattato, di diritti di proprieta' industriale in opposizione a quelli fatti valere, rivendicando il periodo di priorita', di esercitarli personalmente, o per mezzo degli agenti o concessionari ai quali li avessero concessi prima della entrata in vigore del presente trattato, senza poter essere in alcun modo molestati o perseguiti come contraffattori.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art260 · fonte del testo