Gli abitanti dei territori trasferiti in virtu' del presente trattato continueranno, non ostante questo trasferimento e il cambiamento di nazionalita' che ne consegue, a godere in Austria tutti i diritti di proprieta' industriale, letteraria od artistica a cui erano ammessi secondo la legislazione in vigore, al tempo del trasferimento.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art264 · fonte del testo