Gli abitanti dei territori trasferiti in virtu' del presente trattato continueranno, non ostante questo trasferimento e il cambiamento di nazionalita' che ne consegue, a godere in Austria tutti i diritti di proprieta' industriale, letteraria od artistica a cui erano ammessi secondo la legislazione in vigore, al tempo del trasferimento.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
