[1]Le disposizioni della sezione III, salvo quanto alla lettera d) dell'art. 248, non si applicheranno ai debiti contratti fra i sudditi austriaci e i sudditi dell'antico Impero d'Austria.

[2]Con riserva delle disposizioni particolari contenute, per quanto concerne i nuovi Stati, questi debiti saranno pagati nella valuta che avra' corso legale, alla data del pagamento, nello Stato a cui appartiene il suddito dell'antico Impero d'Austria; il saggio del cambio applicabile sara' il saggio medio quotato alla Borsa di Ginevra durante i due mesi anteriori al 1° novembre 1918.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art271 · fonte del testo