[1]Le disposizioni della sezione III, salvo quanto alla lettera d) dell'art. 248, non si applicheranno ai debiti contratti fra i sudditi austriaci e i sudditi dell'antico Impero d'Austria.
[2]Con riserva delle disposizioni particolari contenute, per quanto concerne i nuovi Stati, questi debiti saranno pagati nella valuta che avra' corso legale, alla data del pagamento, nello Stato a cui appartiene il suddito dell'antico Impero d'Austria; il saggio del cambio applicabile sara' il saggio medio quotato alla Borsa di Ginevra durante i due mesi anteriori al 1° novembre 1918.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
