I contratti per la vendita di merci che devono essere importate per mare, conchiusi anteriormente al 1° gennaio 1917 fra sudditi dell'antico Impero d'Austria, da una parte, e le Amministrazioni dell'antica Monarchia austro-ungarica, dell'Austria o dalla Bosnia-Erzegovina, o i sudditi austriaci, dall'altra, saranno annullati, salvo per quanto concerne i debiti e le altre obbligazioni pecuniarie risultanti da un atto o da un pagamento compiuto a norma dei contratti medesimi. Tutti gli altri contratti fra le dette parti, conchiusi anteriormente al 1° novembre 1918 e vigenti a questa data saranno mantenuti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art268 · fonte del testo