L'Austria si impegna a non ostacolare in alcun modo il trasferimento dei beni, diritti e interessi appartenenti a Societa' costituite secondo le leggi dell'antica Monarchia austro-ungarica, in cui siano interessati sudditi alleati o associati, a favore di Societa' costituite secondo le leggi di qualsiasi altra Potenza, a facilitare gli atti occorrenti per questo trasferimento e a prestare ogni assistenza che possa esserle chiesta per la restituzione ai sudditi alleali o associati o alle Societa' in cui essi sono interessati dei loro beni, diritti e interessi in Austria o nei territori trasferiti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art270 · fonte del testo