I certificati di nazionalita' o di navigabilita', i brevetti di idoneita', e le licenze, rilasciati o riconosciuti validi da una delle Potenze alleate e associate, saranno ammessi in Austria come validi ed equipollenti ai certificati, brevetti e licenze rilasciati dall'Austria.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art280 · fonte del testo