Gli obblighi imposti dalle disposizioni precedenti rimarranno in vigore fino al 1° gennaio 1923, a meno che l'Austria sia stata ammessa prima nelle Societa' delle Nazioni, o sia stata autorizzata, col consenso delle Potenze alleate e associate, ed aderire alla convenzione conchiusa tra le dette Potenze circa la navigazione aerea.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art283 · fonte del testo