Qualora lo Stato czeco-slovacco, lo Stato serbo-croato-sloveno o la Romania, con l'autorizzazione o per mandato della Commissione internazionale, iniziassero lavori di sistemazione, di miglioramento di sbarramento o d'altro genere, in una sezione della rete fluviale costituente frontiera, i detti Stati godrebbero sulla riva opposta e sulla parte del letto situata fuori del loro territorio tutte le facilitazioni necessarie agli studi, alla esecuzione e al mantenimento dei lavori.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art306 · fonte del testo