[1]Lo Stato serbo-croato-sloveno accetta, consentendo alla loro inserzione in un trattato con le principali Potenze alleate e associate, le disposizioni che queste Potenze crederanno necessarie a proteggere nello Stato serbo-croato-sloveno gli interessi degli abitanti che differiscono dalla maggioranza della popolazione per razza, lingua o religione.

[2]Lo Stato serbo-croato-sloveno consente del pari alla inserzione in un trattato con le principali Potenze alleate e associate delle disposizioni che queste Potenze stimeranno necessarie a proteggere la liberta' di transito e un equo regime per il commercio delle altre nazioni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art51 · fonte del testo