[1]Sono dichiarati internazionali: il Danubio, a partire da Ulm, e ogni tratto navigabile della sua rete fluviale che serva naturalmente di accesso al mare a piu' di uno Stato, con trasbordo o senza da una nave all'altra, quelle parti del corso della Morava e della Thaya che formano frontiera fra la Czeco-Slovacchia e l'Austria, i canali laterali e i canali che fossero costruiti, sia per duplicare o migliorare sezioni naturalmente navigabili della detta rete fluviale sia per riunire due sezioni naturalmente navigabili dello stesso corso d'acqua.

[2]Lo stesso dicasi della via navigabile Reno-Danubio, qualora fosse costruita nelle condizioni stabilite dall'art. 308.

[3]Qualsiasi parte della detta rete fluviale, non compresa nella definizione generale, di essa potra' essere dichiarata internazionale per accordo fra gli Stati rivieraschi.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art291 · fonte del testo