Coloro che hanno la pertinenza in un territorio facente parte dell'antica Monarchia austro-ungarica e che differiscono per razza o per lingua dalla maggioranza della popolazione potranno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, optare per l'Austria, per l'Italia, per la Polonia, per la Romania, per lo Stato serbo-croato-sloveno o per lo Stato czeco-slovacco, secondo che la maggioranza della popolazione vi sia composta di persone che parlano la stessa lingua e appartengono al a stessa razza. Le disposizioni dell'art. 78 relative al diritto di opzione si applicheranno all'esercizio del diritto riconosciuto in questo articolo.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art80 · fonte del testo