[1]Gli Stati interessati s'impegnano a fornire alle Commissioni tutti i documenti necessari ai loro lavori: specialmente le copie autentiche dei processi verbali di delimitazione delle frontiere attuali ed antiche, tutte le carte esistenti, a grande scala, i dati geodetici, le levate eseguite e non ancora pubblicate, le informazioni sugli spostamenti dei corsi d'acqua assunti come frontiere.

[2]Essi si impegnano inoltre a ordinare alle autorita' locali e a comunicare alle Commissioni qualsiasi documento, in specie piante atti catastali, libri fondiari, e di fornire loro, a richiesta, qualsiasi informazione necessaria sulle proprieta', sulle correnti economiche ed altro.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art31 · fonte del testo