Gli Stati interessati si impegnano a provvedere, direttamente o per il tramite delle autorita' locali, per tutto quanto concerne il trasporto, l'alloggio, la mano d'opera, i materiali (pali, termini) necessari alle Commissioni di delimitazione per il compimento della loro missione.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art32 · fonte del testo