[1]Queste frontiere saranno tracciate sul terreno da Commissioni di delimitazione, la composizione delle quali e' stabilita in questo trattato, o sara' stabilita in un trattato ulteriore fra le principali Potenze alleate e associate, e gli Stati interessati o uno di essi.

[2]Esse avranno ampia autorita', non solo per la determinazione dei tratti di frontiere definiti come «linee da determinare sopra luogo», ma anche, se uno degli Stati interessati ne fa domanda e se la Commissiono ne riconosce l'opportunita', per la revisione dei tratti definiti da confini amministrativi, salvo per le frontiere internazionali esistenti in agosto 1914, per le quali il compito delle Commissioni si limitera' al riconoscimento dei pali e dei termini. Esse cercheranno, in questi due casi, di seguire nel modo piu' approssimativo le definizioni date dai trattati, tenendo conto per quanto e' possibile dei confini amministrativi o degli interessi economici locali.

[3]Tutte le decisioni delle Commissioni saranno prese a maggioranza, e saranno obbligatorie per le Parti interessate.

[4]Le spese delle Commissioni di delimitazione saranno a carico, a parti eguali, dei due Stati interessati.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art29 · fonte del testo