[1]Le condizioni tecniche, amministrative e finanziarie con le quali lo Stato czeco-slovacco esercitera' il diritto di passaggio, saranno determinate da una convenzione tra l'Amministrazione delle ferrovie del detto Stato e quelle delle ferrovie utilizzate in Austria. Se le Amministrazioni non possono mettersi d'accordo sui termini della convenzione, un arbitro nominato dal Governo britannico decidera'. Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie per le Parti.

[2]In caso di disaccordo sull'interpretazione della convenzione o di difficolta' non previste dalla medesima, la vertenza sara' decisa per mezzo di un arbitrato con le stesse norme, finche' la Societa' delle Nazioni non avra' istituito una procedura diversa.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art324 · fonte del testo