[1]La proporzione e la natura degli oneri finanziari dell'antico Impero d'Austria che lo Stato czeco-slovacco dovra' assumere, in ragione del territorio posto sotto la sua sovranita', saranno stabilite in Conformita' dell'art. 203, parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato.

[2]Convenzioni ulteriori definiranno le questioni che non saranno state definite dal presente trattato o che potessero derivare dalla cessione del detto territorio.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art58 · fonte del testo