[1]L'Austria eseguira' le istruzioni che le saranno impartite, in materia di trasporti, da un'autorita' che agisca in nome delle Potenze alleate e associate:
[2]1° per i trasporti di truppe effettuati in esecuzione del presente trattato, del materiale, delle munizioni o degli approvvigionamenti per uso degli eserciti;
[3]2° e, provvisoriamente, per il trasporto delle derrate necessarie all'approvvigionamento di alcune regioni, per il ristabilimento piu' rapido che sia possibile delle condizioni normali dei trasporti e per la organizzazione dei servizi postali e telegrafici.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
