[1]L'Austria eseguira' le istruzioni che le saranno impartite, in materia di trasporti, da un'autorita' che agisca in nome delle Potenze alleate e associate:

[2]1° per i trasporti di truppe effettuati in esecuzione del presente trattato, del materiale, delle munizioni o degli approvvigionamenti per uso degli eserciti;

[3]2° e, provvisoriamente, per il trasporto delle derrate necessarie all'approvvigionamento di alcune regioni, per il ristabilimento piu' rapido che sia possibile delle condizioni normali dei trasporti e per la organizzazione dei servizi postali e telegrafici.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art325 · fonte del testo