[1]Ogni delegato avra' diritto di votare individualmente su tutte le questioni sottoposte alle deliberazioni della Conferenza.

[2]Qualora uno dei membri non avesse designato uno dei delegati non governativi a cui ha diritto, l'altro delegato non governativo avra' facolta' di prender parte alle discussioni dalla Conferenza, ma non di votare.

[3]Qualora la Conferenza, in virtu' dei poteri ad essa attribuiti dall'art. 334, rifiutasse di ammettere un delegato di uno dei Membri, si applicheranno le disposizioni del presente articolo come se quel delegato non fosse stato designato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art335 · fonte del testo