[1]A capo dell'Ufficio internazionale del lavoro sara' posto un direttore, designato dal Consiglio d'amministrazione, dal quale ricevera' le istruzioni e di fronte al quale sara' responsabile del buon andamento dell'Ufficio e della esecuzione di tutti gli altri compiti che potranno essergli affidati.
[2]Il direttore o il suo supplente assisteranno a tutte le sedute del Consiglio.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
