[1]A capo dell'Ufficio internazionale del lavoro sara' posto un direttore, designato dal Consiglio d'amministrazione, dal quale ricevera' le istruzioni e di fronte al quale sara' responsabile del buon andamento dell'Ufficio e della esecuzione di tutti gli altri compiti che potranno essergli affidati.

[2]Il direttore o il suo supplente assisteranno a tutte le sedute del Consiglio.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art339 · fonte del testo