[1]Eccettuati i casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso nel presente patto, o dalle clausole di questo trattato, le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio richiederanno l'approvazione di tutti i Membri della Societa' rappresentati nell'adunanza.

[2]Ogni questione di procedura nelle adunanze dell'Assemblea o del Consiglio, compresa la nomina di Commissioni per l'esame di speciali argomenti, sara' definita dall'Assemblea o dal Consiglio, e potra' essere decisa dalla maggioranza dei membri della Societa' rappresentati nell'adunanza.

[3]La prima riunione dell'Assemblea e la prima riunione del Consiglio saranno convocate dal presidente degli Stati Uniti d'America.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art5 · fonte del testo