[1]L'Austria rinuncia, per quanto le concerne, a favore dell'Italia, a ogni diritto e titolo) sui territori dell'antica Monarchia austro-ungarica situati al di la' delle proprie frontiere, come sono determinate all'art. 27, n. 2, parte II (Frontiere dell'Austria), e compresi fra queste frontiere, l'antica frontiera austro austro-ungarica con l'Italia, il mare Adriatico e la frontiera orientale d'Italia, come sara' determinata in seguito.

[2]L'Austria rinuncia del pari, per quanto la concerne, a favore dell'Italia, a ogni diritto e titolo sugli altri territori dell'antica Monarchia austro-ungarica riconosciuti come facenti parte dell'Italia coi trattati che saranno conchiusi per completare il presente assetto.

[3]Una Commissione composta di cinque membri, uno dei quali nominato dall'Italia, tre dalle altre principali Potenze alleate e associate e uno dall'Austria, sara' costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente trattato, per tracciare sul terreno la linea di frontiera fra l'Italia e l'Austria.

[4]Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza e saranno obbligatorie per le Parti interessate.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art36 · fonte del testo