[1]Oltre le sue frontiere, come sono determinate dal presente trattato; l'Austria rinuncia, per quanto la concerne, a qualsiasi diritto, titolo o privilegio, su qualunque territorio, fuori d'Europa, che appartenesse all'antica Monarchia austro-ungarica o ai suoi alleati o relativamente ai medesimi, e a qualsiasi diritto, titolo o privilegio che abbia potuto appartenerle, per qualunque titolo, di fronte alle Potenze alleate e associate.

[2]L'Austria si impegna fin d'ora a riconoscere e accettare i provvedimenti, che sono o saranno presi dalle principali Potenze alleate e associate, d'intesa, occorrendo, con le terze Potenze, per regolare le conseguenze di questa disposizione.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art95 · fonte del testo