[1]L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, in favore delle principali Potenze alleate e associate, a tutti i suoi diritti e titoli sui territori che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica, situati al di la' delle sue nuove frontiere, come sono descritte all' articolo 27, parte II (Frontiere dell'Austria) che non sono attualmente oggetto di alcun'altra attribuzione.

[2]L'Austria s'impegna a riconoscere le disposizioni che le principali Potenze alleate e associate prenderanno riguardo a tali territori, specialmente per cio' che concerne la cittadinanza degli abitanti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art91 · fonte del testo