[1]La proporzione e la natura degli oneri-finanziari dell'antico Impero d'Austria, che lo Stato serbo croato-sloveno dovra' assumere in ragione del territorio posto sotto la sua sovranita'; saranno stabilite in conformita' dall'art. 203, IX (Clausole finanziarie) del presente trattato.

[2]Le questioni che non fossero definite dal presente trattato e che potessero derivare dalla cessione del detto territorio saranno definite da convenzioni ulteriori.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art52 · fonte del testo