[1]Lo Stato czeco-slovacco accetta, consentendo alla loro inserzione in un trattato con le principali Potenze alleate e esercita, le disposizioni che queste Potenza stimeranno necessarie per tutelare, nel detto Stato, gli interessi dagli abitanti che differiscono dalla maggioranza della popolazione per razza, per religione o per lingua.

[2]Lo Stato czeco-slovacco consente parimente alla inserzione, in un trattato con le principali Potenze alleate e associate, nelle disposizioni che queste Potenze stimeranno necessarie per assicurare la liberta' del transito e un equo regime al commercio delle altre Nazioni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art57 · fonte del testo