[1]Il Segretariato permanente sara' istituito nella sede della Societa'.

[2]Comprendera' un segretario generale o quel numero di segretari e impiegati che sara' necessario.

[3]Il primo segretario generale sara' la persona designata nell'allegato;

[4]in seguito, il segretario generale sara' nominato dal Consiglio con l'approvazione della maggioranza dell'Assemblea.

[5]I segretari e gli impiegati del Segretariato saranno nominati dal segretario generale con l'approvazione del Consiglio.

[6]Il segretario generale interviene in tale qualita' a tutte le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio.

[7]Le spese del segretariato saranno a carico dei Membri della Societa', secondo il riparto delle spese per l'ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art6 · fonte del testo