L'indipendenza dell'Austria e' inalienabile, senza il consenso del Consiglio della Societa' delle Nazioni. L'Austria s'impegna per conseguenza ad astenersi, salvo il consenso del detto Consiglio, da qualsiasi atto che direttamente o indirettamente possa compromettere in qualunque modo la, sua indipendenza: specialmente, lino alla sua ammissione nella Societa' delle Nazioni, col partecipare agli affari di uno Stato diverso.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art88 · fonte del testo