L' Austria s'impegna:

  • a)a non imporre ai sudditi delle Potenze alleate o associate, per quanto riguarda l'esercizio dei mestieri, delle professioni, dei commerci e delle industrie, alcuna esclusione che non sia egualmente applicabile a tutti gli stranieri senza eccezione;
  • b)a non sottoporre i sudditi delle Potenze alleate o associate, per quanto riguarda i diritti contemplati nel paragrafo precedente, ad alcuna disciplina o restrizione che possa direttamente o indirettamente infirmare le disposizioni del detto paragrafo, o che sia diversa o piu' svantaggiosa di quelle che si applicheranno agli stranieri, sudditi della nazione piu' favorita;
  • c)a non sottoporre i sudditi delle Potenze alleate o associate, i loro beni, diritti e interessi, le societa' o associazioni in cui sono interessati, ad alcun onere, tassa od imposta diretta o indiretta, diversa o piu' alta di quello cui sono o potranno essere soggetti i propri sudditi, o i loro beni e interessi;
  • d)a non imporre ai sudditi delle Potenze alleate o associate alcuna restrizione che non fosse applicabile ai sudditi delle dette Potenze il 1° luglio 1914, a meno che la stessa restrizione non sia egualmente imposta ai propri sudditi.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art228 · fonte del testo