L'Austria si impegna a non imporre e a non mantenere alcun sindacato sulle imprese di trasporto, di transito di andata e ritorno, degli emigranti attraverso il proprio territorio, salvo i provvedimenti necessari per accertare che i viaggiatori sono realmente in transito; essa non permettera' ad una Compagnia di navigazione ne' ad alcun altro ente, societa' o persona privata, interessata al traffico, di partecipare in alcun modo a qualsiasi servizio amministrativo ordinato a tal uopo, ne' di esercitare sopra di esso una influenza qualsiasi, diretta, o indiretta.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art285 · fonte del testo