Nonostante qualsiasi disposizione contraria ai trattati vigenti, l'Austria si impegna ad accordare liberta' di transito per le corrispondenze telegrafiche e per le comunicazioni telefoniche provenienti da qualunque Potenza alleata o associata, limitrofa, o no, o ad essa dirette, sulle linee piu' opportune per il transito internazionale e in conformita' delle tariffe vigenti. Queste corrispondenze o comunicazioni non dovranno essere soggette a ritardi o a restrizioni non necessarie e dovranno godere in Austria del trattamento nazionale per ogni specie di agevolezza, in specie quanto alla rapidita' della trasmissione. Nessun pagamento, nessuna agevolezza o restrizione dipendera', direttamente o indirettamente, dalla cittadinanza, del mittente o del destinatario.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art326 · fonte del testo