[1]L'Austria rinuncia per quanto la concerne, a tutti i diritti, titoli e privilegi che risultano a suo profitto dall' atto generale di Alegesiras del 7 aprile 1908, dagli accordi franco-germanici del 9 febbraio 1909 e del 4 novembre 1911. Tutti i trattati, convenzioni, accordi o contratti conchiusi dall'antica Monarchia austro-ungarica con l'Impero sceriffiano sono considerati come abrogati a partire dal 12 agosto 1914.

[2]In nessun caso l'Austria potra' prevalersi di questi atti; essa si impegna a non intervenire in alcun modo nei negoziati che potranno aver luogo fra la Francia e le altre potenze relativamente al Marocco.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art96 · fonte del testo