Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 settembre 1945 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a cio' direttamente o non ne facciano richiesta in tempo debito ai competenti organi del collocamento, sono puniti con una ammenda di L. 10 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto. 1

[2]Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, e' punito con la detenzione fino a sei mesi indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453

1

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che l'ammenda e' elevata a L. 50.

Testo in vigore dal 5 settembre 1945 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 settembre 1945

Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 1921 al 5 settembre 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che l'ammenda e' elevata a L. 50.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-08-21;1312~art18 · fonte del testo