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[1]I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a cio' direttamente o non ne facciano richiesta in tempo debito ai competenti organi del collocamento, sono puniti con una ammenda di L. 10 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto. 1
[2]Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, e' punito con la detenzione fino a sei mesi indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che l'ammenda e' elevata a L. 50.
Testo in vigore dal 5 settembre 1945 al 22 dicembre 2008
