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[1]I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a cio' direttamente o non ne facciano richiesta in tempo debito ai competenti organi del collocamento, sono puniti con una ammenda di L. 10 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

[2]Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, e' punito con la detenzione fino a sei mesi indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 5 settembre 1945

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