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[1]Nella ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o si renderanno vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate e negli Istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni, e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilita' per riduzioni di organico, dovra' essere data la precedenza agli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi, e, qualora si tratti di posti da assegnare per concorso, che abbiano conseguito l'idoneita', sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti o frazione di dieci per gli impieghi amministrativi e di ragioneria e la proporzione rispettivamente del 10 e del 20 per cento per gli impieghi d'ordine e per i posti di subalterni.

[2]Eguale precedenza sara' data agli invalidi per i posti di avventiziato o di straordinariato eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo.

[3]Su istanza degli invalidi o mutilati inscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi potranno essere annullati i provvedimenti di assunzione del personale presso le pubbliche Amministrazioni, presso le Amministrazioni provinciali o comunali e presso gli Istituti soggetti a vigilanza governativa, non conformi alle disposizioni del presente articolo.

[4]Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtu' del presente articolo, il limite di eta' per l'ammissione agli impieghi e' protratto sino al compimento del 39° anno.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1921-08-21;1312~art8 · fonte del testo