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[1]I profitti realizzati in conseguenza della guerra nel periodo dal 1° agosto 1914 al 30 giugno 1920, in eccedenza al reddito ordinario dei contribuenti indicati nell'art. 1 dell'allegato B) al decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1643, compresi i profitti dichiarati esenti da speciali disposizioni legislative o destinati a speciali detrazioni per sopra costi o deperimenti, sono avocati a favore dello Stato per la parte che superi la somma annua di L. 20.000.
[2]A questo effetto e' data anche facolta' alla finanza di rivedere gli accertamenti gia' eseguiti per la valutazione dei profitti stessi, quand'anche risultino definitivamente regolati.
[3]Agli effetti dell'evocazione dei profitti di guerra allo Stato, nei limiti indicati al primo comma del presente articolo, le disposizioni contenute nell'art. 2 capoverso del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n.857, sono estese a favore delle cooperative, enti ed istituti di consumo ed ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro che non proponendosi scopo di privata speculazione, sono regolarmente iscritti nel registro prescritto dagli articoli 14 e seguenti del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, o riconosciuti dalla Commissione per la revisione degli enti di consumo istituita con decreto-legge 6 giugno 1920, n. 881.
Testo in vigore dal 28 settembre 1920 al 16 dicembre 2009
