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[1]Al personale in servizio stabile ed in prova, addetto ai pubblici servizi di trasporti, cui viene applicato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 10 marzo 1920, escluso il personale direttivo di cui all'art. 78 del regolamento stesso, e' concessa una nuova indennita' mensile di lire 90 (lire novanta) a titolo di caro-viveri.
[2]Al personale che abbia persone di famiglia conviventi ed a carico, minori od inabili al lavoro, e' inoltre assegnata una nuova indennita' mensile suppletiva in ragione di lire 0,65 giornaliere per ogni persona compreso il coniuge.
[3]Alle guardabarriere ed alle gerenti fermate e' corrisposto, in luogo dell'indennita' di cui al precedente comma, una nuova indennita' mensile di lire 10 quando il congiunto, cui esse sono appoggiate, percepisca l'intero sussidio stabilito dal decreto-legge 6 ottobre 1918, n. 1587; in caso diverso alle dette agenti sara' corrisposta una indennita' mensile di lire 20.
[4]La concessione delle indennita' di cui ai precedenti comma avra' effetto dal 18 novembre 1920 al 30 giugno 1922. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 settembre 1922, n. 1323, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni sull'indennita' di caroviveri, di cui agli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, nonche' quelle di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1° febbraio 1921, n. 43, sono prorogate fino al 31 dicembre 1922, nei riguardi del personale dei servizi pubblici di trasporto, contemplati nel titolo II del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40".
Testo in vigore dal 7 novembre 1922 al 16 dicembre 2009
