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[1]Per far fronte all'onere, di cui ai precedenti articoli, le amministrazioni esercenti sono autorizzate a prelevare le somme necessarie sull'ulteriore eccedenza del diritto supplementare, di cui agli articoli 7 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775 e 1° del decreto Reale 29 ottobre 1920, n. 1522, in confronto delle somme per le quali e' stata data la stessa autorizzazione con gli articoli 2, 1° e 2° comma, del decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1839 e 2 del decreto Reale 11 marzo 1920, n. 270.
[2]Per le ulteriori somme eventualmente occorrenti per far fronte all'onere, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvedera' secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto Reale 11 marzo 1920, n. 270, in quanto siano applicabili.
[3]Nei riguardi soltanto delle aziende urbane, cui viene applicato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 10 marzo 1920, n. 3176, le disposizioni del presentr articolo sono estese anche ai sussidi straordinari di esercizio accordati a rimborso delle indennita' di caro viveri a termini dell'art. 17, 2° comma, del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, integrati ai termini dell'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009
