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[1]Allo scopo di semplificare i rapporti finanziari con le aziende e' data facolta' insindacabile al Governo:
- a)di riordinare il diritto supplementare istituito con l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n.775, semplificandone i congegni, senza pero' svantaggio dell'Erario;
- b)di esentare dal diritto supplementare - modificando conseguentemente le tariffe e condizioni di trasporto - i trasporti effettuati da quelle aziende le quali rinuncino per tutta la durata della concessione ad ogni compenso da parte dello Stato, tanto sotto forma di sussidio straordinario di esercizio quanto sotto qualsiasi altra forma o titolo, in dipendenza di qualunque causa, fatta eccezione soltanto per le sovvenzioni, contributi e simili stabiliti dagli atti di concessione.
[2]Con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici, dell'interno e del tesoro, e sentito il Consiglio dei ministri, saranno stabilite le norme per l'esercizio della facolta' di cui ai precedenti commi comprese quelle intese a stabilire a favore dell'Erario, nei casi di cui all'alinea b, un contributo finanziario a carico delle aziende, in misura corrispondente al concorso che dalle aziende stesse sarebbe venuto per l'applicazione delle disposizioni normali. Il detto contributo finanziario avra' la stessa decorrenza dell'esenzione del diritto supplementare.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009
